Strutture porta oggetti a sbalzo posteriore

test news2

Uscita la circolare mit 25981 del 06 settembre con importanti istruzioni relative all'istallazione di strutture portabiciclette, portasci e simili a sbalzo posteriore sugli autoveicoli che riportiamo interamente

In seguito all’emanazione del Decreto Dirigenziale n. 277 del 06.07.2023, pubblicato nella G.U. n. 183 del 07.08.2023, relativo alla “determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea di categoria M2 e M3”, si rende opportuno rivedere le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, anche per i veicoli di categoria M1 per quanto riguarda le strutture portasci e portabiciclette.

Le circolari sopracitate richiamano la Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26, “disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne”, normativa in base alla quale le strutture portascì possono essere omologate quali entità tecniche indipendenti, destinate ai veicoli della categoria M1. Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche.

Premesso quanto sopra, si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portascì e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo.

È ammessa l’installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni:

  • lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
  • larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m;
  • altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m.

Si fa presente che le strutture amovibili portascì e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l’obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo,salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa.

Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell’autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell’omologazione del dispositivo di traino.

In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia
consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.

In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.

L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.

Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l’apposito segnale di cui all’art. 164 comma 6 del CdS e all’articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l’applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all’art. 56, comma 2 -+ lett. f) e comma 4, del CdS.

È consentito che le strutture in esame, portascì e portabiciclette, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.

La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del CdS in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente.

È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art 78 del CdS da parte dell’U.M.C.

Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate

 

ATTUALMENTE SOSPESA

Protocollo n° 1602 del 19/01/2024

Oggetto: Sospensione Circolari n. 25981 del 06.09.2023 e n. 30187 del 12.10.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.

Si comunica agli uffici in indirizzo che il Consiglio di Stato, con le ordinanze r.g. 00198/2024 e r.g. 00196/2024, ha accolto l’appello avverso le rispettive ordinanze di primo grado del TAR Lazio di rigetto dell’istanza cautelare di sospensiva delle circolari in oggetto. Ne deriva che gli effetti delle stesse sono sospesi a decorrere dalla data odierna nelle more della valutazione di merito da parte del T.A.R. cui le suddette ordinanze del Consiglio di Stato rimandano. Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice di seconde cure, torna in vigore la disciplina previgente