SOVRACCARICO

 

Il trasporto di un carico in modo corretto prevede l’analisi degli articoli:

  • 10  veicoli e trasporti eccezionali
  • 61  limiti di sagoma
  • 62  limiti di massa
  • 164 sistemazione del carico
  • 167 trasporto di cose
  • 169 trasporto persone ed animali

Sovraccaricare o caricare in malo modo un veicolo comporta notevoli pericoli che si possono così riassumere:

  • sbilanciamento dell'assetto con aumento dei rischi di perdita del controllo o ribaltamento del mezzo
  • inefficacia dei dispositivi frenanti che si troveranno in condizioni di sottodimensionamento per l'eccessivo peso
  • aumento degli spazi di frenatura
  • stress meccanico per gli ammortizzatori, sospensioni, organi dello sterzo e pneumatici che saranno maggiormente sollecitati
  • sovraccarico dei singoli assi

Prescrizioni fondamentali nella sistemazione di un carico

Il carico su un veicolo in linea generale:

  • deve essere ben fissato e ben distribuito
  • non deve cadere, disperdersi o strisciare sul terreno
  • non deve ostacolare movimenti o visibilità al conducente
  • non deve coprire le targhe o i dispositivi di illuminazione

La sistemazione di un carico deve rispettare inoltre le presenti prescrizioni fondamentali:

a) Rientrare nei limiti di sagoma previsti per ciascuna categoria di veicoli (art, 61)

b) Non sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore

c) Non sporgere lateralmente per più di 30 cm dalle luci di posizione anteriori e posteriori: in questo caso l’oggetto deve essere facilmente percepibile

d) Non sporgere posteriormente per più di tre decimi rispetto alla lunghezza del veicolo: in questo caso l'oggetto va segnalato con l’apposito pannello quadrangolare. E' sufficiente un solo pannello se il carico sporge in un solo punto mentre sono necessari due pannelli se il carico sporge in più punti o occupa tutta la larghezza del veicolo.

e) Non superare la massa massima complessiva prevista sulla carta di circolazione

f) Non superare la massa massima legale prevista per ciascuna categoria di veicoli (art.62)

g) Per i veicoli a due ruote non sporgere per più di 50 cm in tutte le direzioni 

Eventuali accessori mobili come portabici, portasci, portapacchi, ecc devono essere considerati come un carico per cui dovranno seguire le prescrizioni indicate anche se chiusi o ripiegati e non temporaneamente utilizzati

 

DEFINIZIONI

merce divisibile: prodotti costituiti da più unità distinte

merce indivisibile: prodotti costituiti da una singola unità che se venisse smembrata perderebbe la sua capacità funzionale o di utilizzo.

Veicolo eccezionale: è un mezzo che per esigenze funzionali è destinato a superare o supera già di per se' i limiti di sagoma o massa. Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione.

Durante la circolazione necessita di autorizzazione/i salvo che durante la marcia non supera i limiti predetti e circola come veicolo normale.

Trasporto eccezionale: si considera eccezionale il trasporto effettuato con un mezzo eccezionale o non con oggetti indivisibili che

  • superano i limiti di sagoma
  • sporgono longitudinalmente anteriormente rispetto alla sagoma di un veicolo,
  • sporgono lateralmente di oltre 30 cm dalle luci di posizione,
  • sporgono posteriormente di oltre tre decimi della lunghezza del veicolo
  • determinano il superamento delle masse legali (in questo casi il trasporto deve essere effettuato con veicoli eccezionali)

Durante la circolazione necessita sempre di autorizzazione/i

 

ACCERTAMENTO

Per rilevare il peso di un mezzo in circolazione gli organi di polizia possono utilizzare:

  • pese fisse: al conducente viene imposto di seguire l'organo accertatore nella più vicina pesa pubblica e le spese sono a carico del soggetto interessato; il rifiuto comporta il reato penale (art 650cp)
  • pese mobili: alle forze di polizie sono date in dotazioni strutture mobili regolarmente omologate e calibrate dagli uffici metrici.
  • documenti: si possono utilizzare anche le indicazioni dei documenti di trasporto relativi al carico.

E’ ammessa una tolleranza del 5% sulla massa complessiva

Il trasporto di merci pericolose non ammette nessuna tolleranza.

L'eccedenza superiore al 10% della massa complessiva comporta l'obbligo di scaricare l'eccedenza per poter proseguire il viaggio

 

Per rilevare le dimensioni ci si deve avvalere di strumenti di misura come corde metriche.

E’ ammessa una tolleranza del 2%.

L’eccedenza comporta l’obbligo di rientrare nei limiti per poter proseguire il viaggio.

 

Le sanzioni

Le sanzioni nel caso di sovraccarico sono piuttosto varie per la complessità dei casi che si possono determinare. 

1) VIOLAZIONI Art. 10, 61 e 62 cds

  • Circolazione con veicolo eccezionale per superamento limiti sagoma o massa senza autorizzazione
  • Circolazione con trasporto eccezionale per superamento limiti sagoma o massa con oggetti indivisibili senza autorizzazione
  • Circolazione con veicolo o trasporto eccezionale con autorizzazione scaduta o senza il rispetto delle relative prescrizioni
  • Circolazione con veicolo con superamento dei limiti di massa per asse (in questo caso può concorrere anche l’errata sistemazione del carico art 164). La sanzione è riferita sia al superamento della massa massima indicata in carta di circolazione sia alla massa massima legale (12 t.)

Sanzione pecuniaria: SI

sospensione patente: da 15 a 30 giorni,

sospensione carta circolazione: da 1 a 2 mesi

 

2) VIOLAZIONE art. 61 cds

  • Superamento limiti di sagoma con merce divisibile. Nel caso di merci indivisibili vedi caso precedente

Sanzione pecuniaria: SI

Ritiro patente e carta circolazione: la restituzione dei documenti è subordinata al rientro nei limiti

 

3) VIOLAZIONE art.164 cds

  • Carico sistemato male
  • Sporgenza anteriore senza superamento dei limiti di sagoma con oggetti divisibili. Se la sporgenza è effettuata con oggetti indivisibili e la sporgenza non può essere corretta si applica il caso 1.
  • Sporgenza posteriore oltre 3/10 senza superare i limiti di sagoma
  • Sporgenza posteriore non segnalata
  • Sporgenza laterale oltre 30 cm senza superare i limiti di sagoma o con oggetti poco percepibili

Sanzione pecuniaria SI

Punti -3

 

4) VIOLAZIONE Art.167 cds

4a - Limitazioni per bisarche

La circolazione di questi veicoli è consentita solo su carreggiate

  • più larghe di 6,5 metri
  • con altezza dalle opere che garantisca almeno 20 cm di distanza

Sanzione pecuniaria: SI

Punti: -3

 

4b - Limitazioni per veicoli trasporto container, animali vivi

La circolazione di questi veicoli è consentita solo su carreggiate con altezza dalle opere che garantisca almeno 30 cm di distanza

Sanzione pecuniaria: SI

Punti: -3

 

4c - Sovraccarico per veicoli con massa superiore a 10 t

Il sovraccarico va calcolato in tonnellate tenendo conto della tolleranza del 5% arrotondata a 100 kg a favore del conducente.

Esempio:

massa complessiva di un veicolo sulla carta di circolazione 25 t.

peso rilevato 28 t.

tolleranza del 5%: 25 x 1,05 = 26,25 arrotondata a 100 kg = 26,3 t.

sovraccarico: 28 - 26,3 = 1,7 t.

eccedenza sanzione pecuniaria punti
fino a 1 t. si -1
da 1 a 2 t. si -2
da 2 a 3 t. si -3
oltre 3 t. si -4

 

4d - sovraccarico per veicoli con massa inferiore a 10 t

il sovraccarico va calcolato in percentuale tenendo conto della tolleranza del 5% arrotondata a 100 kg a favore del conducente

Esempio:

massa complessiva di un veicolo sulla carta di circolazione: 5 t.

peso rilevato: 6,5 t.

tolleranza: 5 x 1,05 = 5,25

sovraccarico è: 6,5 - 5,25 = 1,25 t.

percentuale di sovraccarico: (1,25 x 100) / 5 = 25%

eccedenza sanzione pecuniaria punti
fino a 10% si -1
da 10% a 20% si -2
da 20% a 30% si -3
oltre 30% si -4

 

4e - sovraccarico complessi veicolari

Il sovraccarico si applica sia che siano coinvolte entrambe le unità (motrice e rimorchio) sia che sia coinvolta una sola unità (motrice o rimorchio) con le modalità precedentemente esposte.

 

4f - sovraccarico per veicoli o trasporti eccezionali rispetto all’autorizzazione

il sovraccarico si applica quando la massa rilevata del veicolo supera quella concessa dall’autorizzazione con una tolleranza del 5% rispetto alla massa legale.

Esempio:

massa autorizzata: 50 t.

massa rilevata: 52 t.

massa legale: 40 t.

tolleranza: 5% su 40 = 2 t.

sovraccarico: in questo caso non vi è sovraccarico.

L'eventuale sovraccarico si sanzione come tabella 4c