Proroghe scadenze - emergenza covid19

covid19

Nuova circolare protocollo 398421 del 27/12/2021 che modifica ulteriormente la scadenza dei documenti alla luce della recente proroga dello stato di emergenza covid di ulteriori tre mesi

Nel testo il riassunto delle nuove date scadenze

Patenti di guida 

In scadenza nella UE

  • dal 01/02/2020 al al 31/05/2020 prorogate di 13 mesi dalla data di scadenza
  • dal 01/06/2020 al 31/08/2020 prorogate fino al 01 luglio 2021 
  • dal 01/09/2020 al 30/06/2021 prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza 

In scadenza in ITALIA

  • dal 31/01/2020 al 31/03/2022 prorogate al 29/06/2022

 

Fogli Rosa (art. 122 cds) e "riporto teoria"

TEORIA: Le marche operative per l'esame di teoria presentate e accettate a decorrere

  • dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020 hanno validità fino al 31/12/2021
  • dal 01/01/2021 fino al 31/03/2022 hanno validità di un anno dalla presentazione domanda

PRATICA: Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada (FOGLI ROSA), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022, sono prorogate fino è prorogata fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi  4 dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità; 

art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021

RIPORTO TEORIA Di conseguenza i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022, hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria. (rif. precisazione Circ.7203 Mit del 01/032021) fino al 31/08/2022

 

Patente nautiche

Le patenti scadute dal 31/01/2020 al 31/03/2022 sono prorogate al 31/06/2022 (navigazione solo in Italia)

art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) 

 

KAP A e B e certificato guida Filoveicoli

KAP A e B e certificato per la guida dei filoveicoli in scadenza tra in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge 18/2020 e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) 

 

CQC

Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione rilasciati da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità degli stessi documenti è così prorogata:

  • CQC con scadenza compresa dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi dalla data di scadenza
  • CQC con scadenza compresa dal 01 giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga al 01 luglio 2021
  • CQC con scadenza compresa dal 01 settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi dalla data di scadenza

Sul territorio nazionale:

  • dal 31/01/2020 al 31/03/2022 prorogate al 29/06/2022

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022;

L'esame di ripristino della CQC scaduta non tiene conto del periodo tra 31/01/2020 e 29/06/2022 con conseguente proroga;  (rif. decisione Circ.7203 Mit del 01/03/2021),

 

Certificati Abilitazioni Professionali ADR 

IN AMBITO INTERNAZIONALE

Solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021.

Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

IN AMBITO NAZIONALE

per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi
allo stato fino al 29 giugno 2022;

Gli attestati per conseguimento o rinnovo in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022 rimangono validi fino al 31/06/2022

art.103 c 2 e 2-sexies DL 17/03/2020 n.18

 

Permessi provvisori di guida (art. 59 legge 29/06/2010)

I permessi rilasciati ai titolari di patente che devono sottoporsi a visita medica presso le commissioni mediche locali in scadenza tra 31/01/2020 e 31/03/2022 sono prorogati al 31/06/2022 

Detta proroga non viene concessa a coloro che devono sottoporsi a visita per alcool e droga 

art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021

 

Attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali (art. 115 cds  c. a e c. b)

Gli attestati rilasciati a coloro che hanno compiuto 60 anni per condurre mezzi adibiti al trasporto di persone o 65 anni per condurre autotreni o autoarticolati con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate dal 31/01/2021 fino al 31/03/2022 rimangono validi fino al 31/06/2022.

art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021

 

Certificati medici (art. 119 cds)

I certificati rilasciati per il conseguimento delle patenti in scadenza dal 31/01/2020 fino al 31/03/2022 rimangono validi fino al 31/06/2022

art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021