PATENTE C1 e C

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI  AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. n.    28825/23.3.5
Roma, 19 settembre 2019

Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida delle categorie C1 con codice unionale 97, C1 e C.
 

1.ETA’ MINIMA

Per il conseguimento della categoria C1 con codice unionale armonizzato 97: 18 anni

Per il conseguimento della categoria C1: 18 anni

Per il conseguimento della categoria C: 21 anni. Il titolare di qualificazione CQC valida per il trasporto di cose può conseguire la categoria C già dal compimento di 18 anni.


PRESENTAZIONE ISTANZA

  • Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza, attualmente di € 16,00);
  • Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato, attualmente di € 16,00. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);
  • Attestazione del versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, attualmente di € 26,40);
  • Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
  • 2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta di alta qualità e risoluzione;
  • Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 da un medico di cui all’art. 119 commi 2 e 2bis del codice della strada, ovvero di data  comunque non eccedente i sei mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.

2. RESIDENZA

Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito - ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale.

Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185
 
giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

3.DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Al momento della presentazione dell’istanza presentata da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:

  • permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia,  anche   per   breve   periodo   ed   anche   se   la   finalità   del   soggiorno   è   turistica.      Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta.
  • ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta.
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale.

L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi
 
personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.

Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.

L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).

Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine.

Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.

Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno.


5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO

Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.

Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate  e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova.

Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

6. PROVA TEORICA

Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere immediatamente di prenotare la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove

L’esame di teoria, si svolge presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a trenta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso.

La prova per il conseguimento della patente di categoria C1 con codice unionale 96, consta di 10 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 1.
 
La prova per il conseguimento della patente di categoria C1 consta di 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2.

La prova per il conseguimento della patente di categoria C consta di 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4.

La prova per il conseguimento della patente di categoria C da parte di candidato già in possesso della categoria C1 consta di 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2.

I contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie C1 includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie C1E.

Nei predetti programmi, dunque, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria C1E: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell’azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.

Parimente, i contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie C, includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie CE.

Il titolare di patente di categoria C1, che intende conseguire la categoria C, dovrà sostenere l’esame solo su argomenti specifici di quest’ultima categoria.

PROGRAMMA DELLE CONOSCENZE PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA C1 CON CODICE UNIONALE  97

La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C1 (97) verte sui seguenti argomenti:

  • comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza nonché rudimenti di pronto soccorso;
  • precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
  • disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
  • limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
  • fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione;
  • sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura.

La prova d’esame si svolge con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a dieci quesiti in venti minuti. E’ consentito un solo errore.

PROGRAMMA DELLE CONOSCENZE PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA C1
 
La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C1 verte sui seguenti argomenti:

  • disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del Consiglio, e successive modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del  20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni;
  • disposizioni che regolano il trasporto di cose;
  • documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose sia a livello nazionale che internazionale;
  • comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza nonché rudimenti di pronto soccorso;
  • precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
  • disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
  • limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
  • fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione;
  • sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura.

La prova d’esame si svolge con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a venti quesiti in venti minuti. Sono consentiti due errori; il terzo errore determina il giudizio di inidoneità alla prova.

PROGRAMMA  DELLE  CONOSCENZE PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA C

La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C verte sui seguenti argomenti:

  • disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del Consiglio, e successive modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni;
  • disposizioni che regolano il trasporto di cose;
  • documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose sia a livello nazionale che internazionale;
  • comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza nonché rudimenti di pronto soccorso;
  • precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
  • disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
  • limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
  • fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o
  • sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione;
  • sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura;
  • nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
  • lubrificazione e protezione dal gelo;
  • nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
  • freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
  • frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti,
  • impiego e manutenzione ordinaria;
  • metodi per individuare le cause dei guasti;
  • manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
  • responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate.

La prova d’esame si svolge con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a quaranta quesiti in quaranta minuti. Sono consentiti quattro errori; il quinto errore determina il giudizio di inidoneità alla prova.

PROGRAMMA DELLE CONOSCENZE PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA C DA PARTE DI CANDIDATO GIA’ TITOLARE DI CATEGORIA C1

La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C, da parte di conducente titolare di categoria C1 verte sui seguenti argomenti:

  • nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
  • lubrificazione e protezione dal gelo;
  • nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
  • freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
  • frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
  • metodi per individuare le cause dei guasti;
  • manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
  • responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate.

La prova d’esame si svolge con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a venti quesiti in venti minuti. Sono consentiti due errori; il terzo errore determina il giudizio di inidoneità alla prova.

6.5  SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI TEORIA

Ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno.

La nuova procedura prevede, altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico.

Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa.

Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.

Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame.

La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano.

Il tempo concesso per la compilazione del questionario viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia.

Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.

Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite.

L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.
 
Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda.

Allo scadere del tempo non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate.

Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore - dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmente commesso.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle quali le prove non possono essere portate a termine, i candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere presentata nel caso in cui l’esito della prova non fosse positivo).

6.6 DIVIETI E SANZIONI

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

  • consultare testi, fogli o manoscritti
  • comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore
  • spegnere il pc e/o disinserire la smartcard (se non autorizzati)
  • utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova
  • utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, palmari od altre apparecchiature informatiche
  • disconnettere i cavi delle postazioni

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.

PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI”

Nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.
 
ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA

Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del personal computer deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.

Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.

SUPPORTO AUDIO

In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

  • privi di licenza di terza media;
  • privi di cittadinanza italiana;
  • che non hanno conseguito il titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
  • affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida).

I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.

Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “È affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.

ESAMI ORALI

La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.

QUIZ IN LINGUA
 
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale.

7. PROVA    DI    VERIFICA    DELLE    CAPACITÀ    E    DEI COMPORTAMENTI

Superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.

L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

Al riguardo si sottolinea che, giusto il disposto dell’articolo 115, comma 1, del codice della strada, il limite anagrafico per il conseguimento della patente di categoria C, posto in via generale a 21 anni, può essere ridotto a 18 anni, qualora il candidato al conseguimento della stessa sia in possesso della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose.

Infatti, il decreto legislativo 286/2005, prevede che:

  • per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale CQC, non è richiesto il possesso della patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire;
  • è tuttavia richiesto il possesso di un foglio rosa, per la patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, prima dello svolgimento della parte di programma del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di guida individuale (vedi articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 286/2005).

Pertanto, il candidato al conseguimento della categoria C, di età inferiore a 21 anni, che comprovi l’iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale CQC, può chiedere di sostenere un esame di teoria per una patente di categoria C, a decorrere dai 18 anni e, in caso di esito positivo, consegue un foglio rosa per esercitarsi alla guida di veicoli di corrispondente categoria.

Completato il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC, e superato il relativo esame, lo stesso candidato può accedere alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente per la quale ha già superato l’esame teorico.
 
VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME

La prova pratica per il conseguimento della patente di categoria C1 (anche con codice unionale 97), si svolge su un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.

La prova pratica per il conseguimento della patente di categoria C si svolge su un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

I predetti veicoli devono essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza.

Si rammenta infine che tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria C1 o C, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente un pedale della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.

Non sarà indicato il codice 78 in corrispondenza della categoria C che sia stata conseguita sostenendo le prova di capacità e comportamento su veicolo “privo del pedale della frizione” qualora il candidato:

  • sia già titolare di patente di altra categoria (ad esclusione delle categorie AM, A1, A2, A, B1) conseguita sostenendo la prova pratica con veicolo dotato di cambio manuale;
  • durante la prova pratica abbia applicato i principi della guida cosiddetta “preventiva” ed “ecologica”, e quindi abbia dimostrato la propria abilità ad improntare uno stile di guida finalizzato a: ridurre i consumi; contenere le emissioni inquinanti attraverso un accorto uso del comando dell'acceleratore nelle fasi di accelerazione; anticipare i flussi di traffico per mezzo della giusta osservazione della circolazione stradale; gestire correttamente l'inerzia del veicolo nelle fasi di rallentamento; evitare brusche accelerazioni e brusche frenate.

 Qualora la patente di categoria C1 o C sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. Detti veicoli possono essere di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi.

I candidati, allievi di un’autoscuola devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica per il conseguimento della categoria C1 o C1 (97) possono svolgere la prova pratica su veicolo dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.

ZAVORRA

Per poter raggiungere la massa in ordine di marcia dei veicoli richiesti dalle norme vigenti è possibile procedere aggiungere una zavorra fissa o amovibile.

ZAVORRA INAMOVIBILE

Nel caso in cui si proceda ad ancorare sul veicolo una zavorra inamovibile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 78 CdS. Tale modifica delle caratteristiche costruttive ed il relativo aggiornamento della carta di circolazione può essere richiesto da chi risulti essere proprietario del veicolo o, ricorrendone l’ipotesi, dall’intestatario della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 93 e 94, comma 4-bis, CdS, previa esibizione dell’autorizzazione del proprietario.

ZAVORRA AMOVIBILE

Nel caso di zavorra amovibile, sono previste due diverse tipologie di elementi di carico:

a) utilizzo di contenitori in plastica rigida, del tipo omologato GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa), IBC (Intermediate Bulk Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac):

  • riempiti a raso d’acqua: a tal fine, non rileva la capacità di liquido contenuta nell’imbocco dei contenitori;
  • recanti indicazione dei vari livelli di capacità di modo che, in relazione alla quantità acqua immessa, il livello si possa agevolmente riscontrare dall’esterno;

b)  utilizzo di elementi di carico in altro materiale purché:

  • rigido;
  • resistente al deterioramento da agenti atmosferici;
  • dotato di caratteristiche costruttive che consentano un saldo ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.

In entrambe le ipotesi sub lettere A) e B), dovrà procedersi ad acquisire un “attestazione di massa totale effettiva del veicolo con zavorra amovibile”, secondo le modalità che di seguito si illustrano.

PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE DI MASSA TOTALE EFFETTIVA DEL VEICOLO CON ZAVORRA AMOVIBILE
 
I veicoli zavorrati sono presentati presso un Ufficio Motorizzazione civile corredati da una relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato. Tale qualifica dovrà essere comprovata dall’iscrizione ad apposito Albo, il cui numero dovrà essere riportato in relazione.

Sono contenuti minimi della relazione tecnica:

a) l’indicazione degli elementi utili ad identificare il veicolo: marca e modello, numero di telaio e di targa;
b) la descrizione:

  • degli elementi di carico: numero, dimensioni, materiale, geometria dei solidi e peso/capacità di ciascun elemento, se del caso omologazione GIR, IBC o GVR;
  • della dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico;
  • delle modalità di ancoraggio.

c)    un’immagine fotografica del veicolo carico, che deve essere inserita (e non allegata) nella perizia stessa.

La parte descrittiva della relazione deve avere un grado di dettaglio e completezza necessario e sufficiente a ripetere, in occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformità a quello presentato all’Ufficio Motorizzazione civile.

Un funzionario dell’ all’Ufficio Motorizzazione civile provvede nell’ordine a:

  • verificare, a mezzo dell’esibizione della relativa attestazione di pagamento, che sia stato effettuato per ciascun veicolo del quale attestare la massa totale effettiva – l’importo di cui alla tabella 3, punto 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (diritto di motorizzazione);
  • effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico;
  • attestarne il valore risultante sulla relazione tecnica con la formula “Il veicolo di cui alla presente relazione, caricato in conformità a quanto descritto nella stessa, risulta avere massa totale effettiva pari a     kg”, apponendo, altresì, timbro dell’Ufficio e firma. Nulla osta a che la relazione tecnica rechi già la predetta formula, in apposito campo in calce, con l’avvertenza che si tratta di campo da compilarsi a cura dell’Ufficio Motorizzazione civile.

Si precisa che, qualora il funzionario incaricato ritenga la parte descrittiva della relazione tecnica non sufficientemente dettagliata e completa per le finalità su esposte, nel rifiutare l’operazione richiesta deve formalizzare puntualmente le integrazioni ritenute necessarie, nei limiti di quanto previsto dalla norma.

Ogni eventuale modifica a quanto indicato nella relazione tecnica comporta, ovviamente, la necessità di ripetere l’intera operazione di controllo della zavorra.

ADEMPIMENTI IN SEDE DI ESAME

L’attestazione apposta in calce alla relazione tecnica è esibita all’esaminatore prima dell’espletamento della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Essa attesta che:

  • la massa totale effettiva del veicolo, presentato in conformità a quanto in relazione descritto;
  • il carico, assicurato con le modalità descritte in relazione, è saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto.

 Pertanto, sotto il profilo in parola, l’esaminatore - rispetto a quanto è in relazione - dovrà verificare esclusivamente:

  • la corrispondenza di marca e modello e numeri di telaio e targa del veicolo;
  • la corrispondenza del carico per tipologia di elementi, numero, dimensioni, materiale e geometria dei solidi;
  • l’esatta conformità della dislocazione degli elementi di carico e delle relative modalità di ancoraggio.

Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni su riportate alle lettere l’esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell’espletamento della prova pratica di guida.

OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE

Non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame.

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:

CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

 

  • autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame);
  • documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
  • che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
  • nel caso di C1 o C, speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale.

L’esaminatore dovrà controllare la precedente patente di guida del candidato e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento. Per svolgere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della categoria C1 o C, la patente di guida della categoria B del candidato deve essere in corso di validità. Infatti, l’art. 125 del codice della strada prevede che la categoria C1 o C possa essere rilasciata solo a conducente in possesso della categoria B.


CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:

  • carta di circolazione;
  • certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso… su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016);

Nel caso di C1 o C, speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.

Deve, inoltre, essere verificata l’abilitazione tecnica dell’istruttore e, nel caso in cui il candidato sia allievo di autoscuola, l’istruttore deve esibire all’esaminatore, uno dei due documenti:

  • o l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente;
  • o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell’autoscuola ai sensi dell’art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l’autoscuola alla quale è iscritto il candidato.

8. PROVE

La prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel caso di candidati di autoscuole, presso sedi designate dalle autoscuole, dai centri di istruzione automobilistica, o dai gruppi di autoscuole organizzate, previamente ritenute idonee.

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le seguenti operazioni:

  • regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
  • regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;
  • controllo della chiusura delle porte;
  • controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria. Di conseguenza, l'esaminatore dovrà verificare:

REGOLAZIONE IL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA

verificare che il candidato sappia:

  • posizionarsi alla giusta distanza dai pedali;
  • posizionarsi alla giusta distanza dal volante;
  • regolare l’altezza del sedile (ove possibile);
  • regolare la corretta inclinazione del sedile (ove possibile),

REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA POGGIATESTA SPECCHI

verificare che il candidato sappia:

  • regolare correttamente lo specchio retrovisore interno (se presente):
  • regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro:
  • regolare correttamente lo specchio retrovisore destro (se presente).

CINTURE DI SICUREZZA

verificare che il candidato sappia:

  • verificare l’efficienza delle cinture di sicurezza;
  • indossare correttamente le cintura di sicurezza;
  • regolare correttamente l’altezza delle cinture di sicurezza.

POGGIATESTA

verificare che il candidato sappia:

  • regolare il poggiatesta

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI

PNEUMATICI

verificare che il candidato:

  • sappia controllare lo spessore del battistrada;
  • sappia verificare “a vista” la pressione di gonfiaggio degli pneumatici;
  • sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;
  • sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata.

RUOTE

verificare che il candidato:

  • sappia controllare la presenza di lesioni o rigonfiamenti delle ruote;
  • sappia controllare lo stato di usura e serraggio dei bulloni delle ruote.

STERZO

verificare che il candidato:

  • sappia individuare la disposizione dei comandi posti sul volante;
  • sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali;
  • sappia verificare il funzionamento del servosterzo.

FRENI

verificare che il candidato:

  • sappia individuare ed azionare il freno di stazionamento

PARAFANGHI

verificare che il candidato:

  • sappia controllare lo stato dei parafanghi

LIVELLI

verificare che il candidato:

  • sappia controllare il livello dell’olio motore;
  • sappia controllare il livello del liquido di raffreddamento;
  • sappia controllare il livello del liquido lavavetri.

 DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE

verificare che il candidato:

  • sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri;
  • sappia attivare i proiettori anabbaglianti;
  • sappia attivare i proiettori abbaglianti;
  • sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti;
  • sappia attivare gli indicatori di direzione;
  • sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

verificare che il candidato:

  • sappia attivare l’avvisatore acustico

PARABREZZA E FINESTRINI

verificare che il candidato:

  • sappia controllare l’integrità e la visibilità.

TERGICRISTALLI

verificare che il candidato:

  • sappia controllare lo stato dei tergicristalli;
  • sappia attivare i tergicristalli.

CRONOTACHIGRAFO (non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 con codice unionale 97)

verificare che il candidato:

  • sappia verificare il funzionamento del cronotachigrafo;
  • sappia attivare il cronotachigrafo.

CONTROLLO PRESSIONE DELL'ARIA, DEL  SERBATOIO DELL'ARIA COMPRESSA E DELLE SOSPENSIONI

verificare che il candidato:

  • sappia verificare la pressione dei serbatoi dell’aria compressa;
  • sappia verificare la pressione dei serbatoi di eventuali dispositivi ausiliari.
  • sappia verificare la pressione delle sospensioni.

CONTROLLO DEI FATTORI DI SICUREZZA DEL CARICO

verificare che il candidato sappia:

  • controllare la struttura di contenimento;
  • controllare le condizioni dei teli di copertura (ove presenti);
  • controllare le chiusure del compartimento di carico;
  • controllare i dispositivi di fissaggio del carico.

II FASE: MANOVRE

Il candidato deve effettuare alcune manovre, di cui almeno due a marcia indietro, tra le seguenti:

  • marcia indietro in curva;
  • parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari.

Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza stradale né intralcio al traffico.

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre:

  • partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
  • guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
  • guida in curva;
  • incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
  • cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
  • ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
  • sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
  • elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
  • rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo;
  • guida sicura e attenta al risparmio energetico;
  • stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.

Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità, nonché l'esaminatore.

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase.

La durata della prova nel traffico e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.

La durata della prova nel traffico è di 45 minuti.

La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento delle categorie C1 o C dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59.    Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.
 
La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico.

VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI

Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.

Le maggiori criticità concernono, in particolare:

  • le manovre di retromarcia;
  • l’inversione di marcia;
  • le manovre di parcheggio;
  • il transito nelle rotatorie a più corsie.

Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida – di seguito riportate – cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.

Dette linee guida sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.

La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica alle linee guida, ove si ritenga necessario.

a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia

Per    effettuare    la    manovra    di    retromarcia    in    linea    retta,    il    candidato    deve, preventivamente, svolgere le seguenti operazioni:

  • controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore destro;
  • accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l’indicatore di direzione destro.

Il candidato effettuerà la manovra tenendo il volante con entrambe le mani e utilizzando, per avere la visione posteriore, gli specchi retrovisori esterni, mantenendo attivo l’indicatore di direzione destro e procedendo all’indietro a velocità ridotta. Il veicolo deve muoversi parallelamente al margine della carreggiata, senza eccessive oscillazioni e scostamenti (il candidato deve controllare eventuali leggeri scostamenti con piccoli movimenti del volante).

La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell’allievo di effettuare la retromarcia.

Se invece la retromarcia non è in marcia rettilinea, ma prevede una svolta (o comunque di seguire una strada non rettilinea), il candidato, fatte salve le precedenti indicazioni, deve percorrere il tratto rettilineo con innestato l’indicatore di direzione destro. Prima di effettuare la svolta a sinistra deve controllare che la strada sia libera, sia davanti che dietro al veicolo, inserire l’indicazione di direzione sinistro ed iniziare la manovra tenendo il volante con entrambe le mani.
 
b) Inversione di marcia (ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro)

La direttiva impone di verificare, in sede di esame, che il candidato sappia effettuare la manovra di inversione ricorrendo sia alla marcia in avanti che alla retromarcia, quindi non con una sola manovra, anche se vi è spazio sufficiente. Di conseguenza, prima di iniziare la manovra, l’esaminatore indica al candidato che l’inversione di marcia va effettuata in più fasi, anche se la larghezza della carreggiata potrebbe consentire di eseguirla direttamente.

In sede d’esame è consigliabile svolgere la prova su carreggiate non troppo larghe.

Premesso che la manovra va effettuata in condizioni tali da non creare intralcio alla circolazione, il candidato parte (da fermo) dal margine destro della carreggiata, per poi svolgere in sequenza le seguenti operazioni:

  • inserisce la prima marcia;
  • ispeziona la strada davanti, dietro e ai lati, utilizzando opportunamente gli specchi retrovisori;
  • ruota il capo verso sinistra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchio retrovisore di sinistra;
  • accertatosi che non sopraggiungano altri veicoli frontalmente, inserisce l’indicatore di direzione sinistro e inizia la manovra controllando ulteriormente lo specchietto retrovisore sinistro;
  • fa avanzare lentamente il veicolo (a passo d’uomo), sterzando le ruote rapidamente verso sinistra;
  • si ferma davanti al margine sinistro della carreggiata senza che la parte frontale del suo veicolo scavalchi il marciapiede o, in sua mancanza, a circa un metro dal muro o dalle auto parcheggiate su quel lato. Poco prima di raggiungere il punto di arresto, deve rapidamente sterzare le ruote verso destra (controsterzo);
  • inserisce l’indicatore di direzione destro e la retromarcia;
  • manovrando il volante con entrambe le mani, effettua la retromarcia, visionando il tratto di strada laterale e retrostante il veicolo tramite gli specchi posteriori. La retromarcia va effettuata a velocità moderata e percorrendo un tratto di strada che sia sufficiente ad effettuare l’ultima fase di ripartenza. Prima di raggiungere la parte finale di questa fase della manovra, il candidato deve sterzare, velocemente, verso sinistra;
  • inserisce la prima marcia e l’indicatore di direzione sinistro;
  • guarda rapidamente la strada a destra e sinistra per verificare che non sopraggiungano veicoli (a cui è eventualmente tenuto a dare la precedenza) e parte in avanti impegnando rapidamente la corsia di destra della carreggiata.

c) Parcheggio del veicolo (allineato, a pettine diritto od obliquo, in marcia avanti o in marcia indietro, in piano o in pendenza), uscita dallo spazio di parcheggio

Il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall’esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali.

Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo invadendo lo spazio degli altri utenti. In ogni caso, a seconda del tipo di parcheggio
 
effettuato la parte del veicolo più vicina al marciapiede deve essere a questo il più possibile parallelo, ovvero il veicolo deve insistere sull’area dello stallo di sosta, entro i margini dello stallo stesso e, in ogni caso, non deve creare intralcio per la circolazione e deve essere correttamente posizionato negli stalli di sosta, se presenti.

Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato:

  • inserisca correttamente l’indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia;
  • ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati, tramite gli specchi retrovisori;
  • ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchio retrovisore;
  • effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata.

d) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più comunemente chiamata “rotatoria”).

Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione su detta manovra, si forniscono le seguenti disposizioni, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.

Dette disposizioni sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.

La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica, ove si ritenga necessario.

Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l’anello, il candidato dovrà sempre tenersi sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata.

Nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che il candidato azioni l’indicatore di direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizzerà quelli di destra). Successivamente azionerà l’indicatore di destra, all’interno dell’anello, con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto: in pratica ciò dovrà avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare.

LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.

La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.

VALUTAZIONE DEL CANDIDATO

La valutazione del candidato deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.

Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

  • controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno, sterzo;
  • controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo;
  • osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
  • precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali); comportamenti agli attraversamenti pedonali;
  • corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
  • distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
  • velocità: rispetto del limite massimo, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
  • semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
  • segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione (sia in fase di attivazione che disattivazione); comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
  • frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;
  • precauzioni da adottare nel lasciare in sosta il veicolo nello scendere dallo stesso.

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti in modo da poter:

  • riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
  • essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto;
  • rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole;
  • individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
  • tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento di guida (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida;
  • contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: “… la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esaminatore o l’accompagnatore abbia dovuto intervenire, determinano l’insuccesso della prova”.

Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse”.

Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore.

Inoltre, nella fase valutativa, l’esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.

Certamente comporta l’immediato giudizio di non idoneità l’intervento dell’accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo.

Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente  di guida. Si elencano le principali fattispecie:

  • superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità;
  • circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità;
  • percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate;
  • sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
  • sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro:
  • sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
  • sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
  • invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale;
  • circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale;
  • omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali ;
  • immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada principale;
  • proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa;
  • non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
  • effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
  • mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli;
  • mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna;
  • mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta;
  • uso del cellulare durante la guida.

Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore, tenuto conto anche dell’andamento della prova fino a quel momento, può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità.

Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).

Resta fermo che l’esito dell’esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.

Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.
 
9. RICORSO

Avverso l’eventuale esito negativo sia della prova teorica che pratica è possibile proporre, alternativamente, uno dei seguenti ricorsi:

  • ricorso gerarchico: alla Direzione Generale territoriale nel cui ambito opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida. Non occorre l’ausilio di un legale ed il ricorso può essere presentato, in bollo da euro 16,00 direttamente alla Direzione Generale territoriale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla prova contestata. Il ricorso deve essere proposto e firmato direttamente dal candidato (pena inammissibilità dello stesso) e deve contenere le motivazioni, in diritto ed in fatto, della contestazione;
  • ricorso giurisdizionale: al tribunale amministrativo regionale nel cui ambito di competenza opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di  non idoneità alla guida entro sessanta giorni dalla prova contestata. Occorre l’ausilio di un legale.
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato: deve essere presentato entro centoventi giorni dalla prova contestata. Non è necessario l’ausilio di un avvocato, potendo il ricorso essere presentato direttamente dal candidato. La proposizione del ricorso è subordinata al pagamento del contributo unificato di euro 650,00.

10. RIPORTO DELL’ESAME DI TEORIA

Il candidato per una sola volta può richiedere il riporto dell’esito positivi dell’esame di teoria su una nuova pratica di conseguimento della patente di guida.

La richiesta di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere la prova di teoria.

Si precisa inoltre che:

  • l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
  • il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 122 (1) del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare a tale obbligo:

a)    quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
b)    quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;

  • il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio) in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;
  • il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di patente per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria.

L'istanza di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto, sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe - attualmente un versamento di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001).

Per quanto riguarda la possibilità di esonerare dalla produzione di un nuovo certificato di idoneità psicofisica coloro che hanno fatto istanza di proroga dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il Consiglio di Stato sentito sulla specifica questione, si è pronunciato positivamente con parere n. 00786/2019 del 3 luglio 2019.

Pertanto alla luce della su citata pronuncia, non è necessario presentare un nuovo certificato medico, a meno che il certificato presentato al momento della prima istanza di conseguimento della patente di guida preveda la necessità di sottoporre il candidato, entro un termine già trascorso, a nuova visita presso la commissione medica locale.

Come previsto dall'art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

11. COMPORTAMENTI    DEGLI    ESAMINATORI    DURANTE    LE PROVE D’ESAME

Regole generali che gli esaminatori devono osservare, durante gli esami, sulla base delle disposizioni generali cui devono uniformarsi i funzionari della pubblica amministrazione:

  • obbligo di indossare il cartellino identificativo
  • rivolgersi al candidato in maniera cortese ed esaustiva. Rispondere in maniera esauriente e professionale ad eventuali richieste di chiarimento sulle procedure operative degli esami;
  • nello svolgimento delle prove d’esame, confrontarsi esclusivamente con il candidato, evitando di interloquire con soggetti terzi, ricusando in modo fermo e cortese qualsiasi interferenza tesa ad orientare il giudizio sull’idoneità dei candidati;
  • non commentare, durante le prove, eventuali errori commessi da candidati; è invece necessario prendere nota degli stessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato, nel caso in cui l’esito dell’esame non sia positivo;
  • motivare adeguatamente in fatto ed in diritto le motivazioni che hanno determinato un eventuale esito negativo dell’esame;
  • nel caso di indebite interazioni dell’istruttore, che arrivi anche a contestare il giudizio espresso, l’esaminatore dovrà limitarsi a ricordare che il compito dell’istruttore, in fase d’esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo in caso di pericolo;
  • seguire tutte le fasi dell’esame previste dalla normativa con la relativa propedeuticità, nonché con il rispetto dei tempi minimi previsti per ciascun esame;
  • segnalare ai propri Dirigenti, e se del caso, alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali fatti che si verifichino nel corso dell’esame e che possono configurare fattispecie illecite o illegali.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad una fedele osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, evitando ogni interpretazione personalissima, al fine di garantire l’uniforme procedura d’esame per il conseguimento delle patenti di guida della categoria C1 e C su tutto il territorio nazionale. Tutte le disposizioni di precedenti circolari che contrastano con il contenuto della presente sono da ritenersi abrogate.