Monopattini elettrici facciamo chiarezza
Pubblichiamo una sintesi della legge 160 del 27 dicembre 2019 recentemente modificata dalle nuove regole introdotte nel codice della strada
CARATTERISTICHE
I monopattini a propulsione elettrica possiedono i requisiti stabiliti dal decreto dirigenziale del Mit del 18 agosto 2022:
Caratteristiche tecniche generali
La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW.
I monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici. Il diametro minimo delle ruote è di 203,2 mm (8”). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso.
I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità
- 6 km/h previsto per le aree pedonali
- 20 km/h previsto negli altri casi - come definito dall’art. 1 comma 75 -quaterdecies della citata legge n. 160.
Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono:
- 2.000 mm di lunghezza;
- 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;
- 1.500 mm di altezza.
La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg.
Ai monopattini elettrici si applica la marcatura «CE» prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni monopattino elettrico deve riportare, in apposita etichetta, l’indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.
Impianto frenante
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote.
Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.
I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.
Luci, catadiottri e segnalatore acustico
I monopattini elettrici devono essere dotati:
- di un segnalatore acustico udibile ad almeno 30 metri di distanza;
- di indicatori luminosi di svolta;
- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
- posteriormente di catadiottri rossi;
- di catadiottri gialli applicati sui lati.
Sono ammesse anche luci di arresto.
A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.
È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui sopra
Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui sopra ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.
Consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
TARGA OBBLIGATORIA DAL 16 MAGGIO 2026
I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (TARGA) secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'art 208, comma 2, del codice della strada. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'art 225, comma 1, lettera b), del citato codice della strada, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'art 101, commi 5 e 6, del citato codice della strada. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'art. 87, comma 3-bis, del codice della strada, in quanto compatibili.
Il recente decreto n. 210 del 27/0//2025 ha stabilito che il contrassegno deve essere
- di materiale plastico adesivo
- di dimensioni 50 x 60 mm
- con combinazione di 3 lettere e 3 numeri
- applicato sul parafango posteriore o sul piantone anteriore in modo visibile
- intestato al proprietario
Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DAL 16 LUGLIO 2026
La circolare del 17 aprile del MIT ha precisato che l'entrata in vigore sarà dal 16 luglio 2026. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non potranno essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. L'assicurazione sarà collegata alla targa.
L'assicurazione potrà essere intestata da soggetti con almeno 14 anni e coprirà i danni provocati con massimali minimi previsti per gli autoveicoli e cioè 6,45 milioni di euro in caso di danni a persone e 1,3 milioni in caso di danni a cose
NORME DI COMPORTAMENTO
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dal presente decreto sono equiparati ai velocipedi (biciclette).
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica:
- possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
- non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
- non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica:
- possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
- il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ai conducenti dei monopattini è vietato circolare:
- senza indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
- trasportando altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
- sui marciapiedi; è consentita la spinta a mano
- contromano .
I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.
Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
SOSTA
È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede.
I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità.
Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune.
Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.
Nei casi di violazione della disposizione di cui sopra si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice della strada, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.
NOLEGGIO
I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree
Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.
Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.