Decreto Legge 113 del 04/12/18 ("decreto sicurezza")

libro cds

E' in vigore da oggi il decreto sicurezza che apporta numerose modifiche anche al codice della strada. In sintesi le principali novità del testo.

Modificato innanzi tutto la legge 66 del 22/01/1948 sulla libera circolazione delle strade: ora è reato penale (da 1 a 6 anni di carcere) per chi ostruisce o crea barricate sulle strade pubbliche. Punito con sanzione pecuniaria anche chi ostacola la circolazione anche solo con il proprio corpo.

Modificato l'art. 7 del CDS: ora è punito con sanzione pecuniaria chi esercita l'attività di parcheggiatore abusivo. Previsto l'arresto in caso di reiterata violazione o se con l'ausilio di minori. Confiscate tutti i proventi dell'attività illecita

Modificato l'art. 93 del CDS: è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Alla violazione si applica la sanzione pecuniaria e l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Se entro centottanta giorni il veicolo non viene immatricolato in Italia o non sia riportato in patria si applica la la confisca.

Nell'ipotesi di veicolo:

  • concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato dell'UE o dello SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,  
  • concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente allo SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva

a bordo del veicolo deve essere custodito un documento:

  • sottoscritto dall'intestatario
  • recante data certa
  • dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. 

In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Alla violazione delle disposizioni si applica la sanzione pecuniaria con l'obbligo di esibizione del documento entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Modificato l'art. 132 del CDS: un veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia al massimo per un anno scaduto il quale il mezzo sarà sequestrato salvo i casi del precedente articolo 93. Se entro 180 giorni non si procede alla immatricolazione del mezzo o all'abbandono del suolo nazionale si procede alla confisca

Modificato l'art. 196 del CDS: nei casi indicati all'articolo 93 e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Modificati art. 213, 214 e 215 del CDS: modificate le procedure per fermo del veicolo e sequestro. Tutti i veicoli sequestrati sono affidati agli interessati: in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria con obbligo di ritiro. In mancanza di ritiro si procede alla confisca immediata.
Circolare con veicolo sequestrato comporta la confisca e la revoca della patente.
Disposta la confisca dei veicoli usati per commettere reati.
Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati.