CONVERSIONI PATENTI

Le patenti straniere possono essere convertite nell'equivalente patente italiana se: 

  • il titolare ha acquisito residenza in Italia e la patente sia stata conseguita prima
  • la patente non sia già stata convertita da un paese con cui l'Italia non ha accordi
  • non vi siano provvedimenti ostativi in atto

Il titolare dovrà presentare apposita richiesta e saranno necessari in genere:

  • 3 fototessere
  • patente
  • carta di identità
  • codice fiscale
  • eventuale permesso di soggiorno
  • certificato anamnestico del medico di base
  • certificato medico ufficiale
  • traduzione e legalizzazione 

NB: Le procedure sopra descritte sono linee generali. In ogni caso prima di procedere è bene sempre fare una verifica delle patenti; si consiglia pertanto di passare in ufficio per avere delucidazioni dettagliate per ogni singolo caso.

Le patenti convertibili

-patenti UE tutte

-patenti EXTRA UE con cui esistano dei rapporti o accordi di reciprocità:

ALBANIA valido fino al 12.07.2026

ALGERIA

ARGENTINA

FILIPPINE

GIAPPONE

ISRAELE valido fino al 22.08.2028

LIBANO

MACEDONIA

MAROCCO

MOLDOVA

PRINCIPATO DI MONACO

REGNO UNITO

DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey) Valido fino al 30.03.2028

REPUBBLICA DI COREA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SERBIA valido fino al 17.12.2028

SVIZZERA valido fino al 12.06.2026

TAIWAN

TUNISIA

TURCHIA valido fino al 18.07.2028

UCRAINA valido fino al 24.01.2027

CANADA, CILE, STATI UNITI e ZAMBIA solo per personale diplomatico

 

La patente in generale può essere convertita solo se:

  • è stata conseguita prima di acquisire residenza in Italia
  • il documento non è stato ottenuto per conversione da altra patente di stato con cui l'Italia non ha accordi
  • il titolare è residente in Italia da non più di 4 anni per Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina

(in caso differente non è ammessa la procedura nè con revisione o esperimento di guida) 

  • il titolare è residente in Italia da non più di 6 anni per Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Turchia, Serbia.

(in caso differente non è ammessa la procedura nè con revisione o esperimento di guida) 

  • il titolare è residente in Italia da non più di 6 anni per Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia

(in caso differente la domanda può essere ugualmente accolta con contestuale procedura di revisione patente)