
ALTERAZIONI PSICOFISICHE
Sintesi art. 186 e 187 cds
ALCOOL
Circa il cinquanta per cento degli incidenti stradali coinvolge persone in guida in stato di ebrezza. Si tratta di numeri assai rilevanti. L'alcool è a tutti gli effetti una droga: una sostanza cioè in grado di creare dipendenza. Questa semplice trattazione, non di carattere medico, ha come unico scopo quello di dissuadere le persone dall'uso di sostanze alcoliche se poi ci si deve mettere alla guida.
La dipendenza dell'alcool può essere:
- acuta, cioè la classica sbronza di una volta
- ubriacatezza patologica, una fase intermedia in cui il soggetto necessita di assumere piccole quantità di alcool sempre più frequentemente
- cronica, cioè l'esigenza quotidiana di bere tanto per raggiungere lo stato di ebrezza o ubriacatezza
Si considera:
- stato di ebrezza quando vi è un annebbiamento delle facoltà mentali con sensazione di esaltazione o stordimento, diminuzione dei riflessi, dell'equilibrio, delle percezioni visive e sonore.
- ubriacatezza uno stadio più avanzato in cui la persona di fatto non è più in grado di controllare se stesso.
L'alcool è una sostanza che si ottiene per fermentazione da parti di alcuni lieviti degli zuccheri(esempio frutta) o di amidi (esempio patate, cereali, ecc.)o di altre sostanze alcoligene (in grado di produrre alcool, ad esempio l'agave, il latte, ecc.)
L'alcool è una molecola che viene assorbita in odo molto rapido dal'organismo in quanto non subisce processi digestivi:
- in piccole quantità nella bocca
- il 20% nello stomaco
- l'80% nell'intestino
A titolo di esempio: Un Litro di vino a 12° significa che contiene il 12% di alcool pari a 120 cc. L'alcool pesa 0,8 volte l'acqua. Per cui 120 x 0,8 = 96 gr. di alcool puro
La curva di assunzione dell'alcool può variare di molto a seconda di:
- età, peso, maschio o femmina
- stomaco pieno o vuoto
- stato di salute
- modo di bere
In linea di massima già dopo 5 minuti dall'assunzione se ne può rilevare la presenza nel sangue. Dopo mezz'ora si può già determinare il valore più elevato. Purtroppo alla velocità di assorbimento non corrisponde una altrettanta velocità per eliminarlo. Ci vogliono molte ore affinchè il fisico lo espelli.
Il processo di eliminazione coinvolge fegato e reni (urina) in primo luogo ma anche polmoni (respirazione), sudore, feci e latte materno
EFFETTI DELL'ALCOOL SULLA GUIDA
E' ampiamente dimostrato che anche piccole quantità di alcool ingerite innescano processi di cambiamento su corpo anche se non manifestamente visibili.
Sbaglia pertanto chi afferma: " a me l'alcool non fa niente". Gli effetti dell'alcool sulla guida in base alla concentrazione rilevata sul sangue si possono così riassumere:
0 - 0,5 gr/l sensazione di benessere, euforia, esaltazione ed alterazione dei normali atteggiamenti di prudenza.
0,5 - 1 gr/l diminuzione delle percezioni sonore in lontananza, difficoltà nella percezione corretta dei colori, chiusura del cono di visibilità dell'occhio con conseguenza perdita della vista laterale, difficoltà nella coordinazione dei movimenti con probabile sbagli nell'uso del veicolo, diminuzione dei tempi di reazione, aumento della spericolatezza che porta a sfidare i pericoli.
1 - 1,5 gr/l perdita della coordinazione dei movimenti con elevatissima probabilità di errori nella guida e di provocare collisioni, perdita totale della vista laterale con altissima probabilità di investire pedoni ai lati della strada, guida quasi fuori controllo.
1,5 - 2 gr/l stato di ubriachezza totale, nausea, vomito con condotta di guida totalmente incontrollata, incidenti praticamente inevitabile.
2 - 2,5 gr/l inizio di intossicazione del sangue; normalmente in queste condizione il conducente non è in grado neanche di avviare un veicolo salvo per gli alcolizzati cronici dove questi valori si alzano.
2,5 - 3 gr/l intossicazione e rischio coma etilico
LIMITI DI ALCOOL SULLA STRADA
La soglia limite è fissata in 0,5 gr/l per tutti i conducenti normali.
La soglia è 0 gr/l per conducenti particolari:
- Neopatentati
- Conducenti di TAXI, NCC, LINEA
- Conducenti di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5t
- Conducenti di autobus
ACCERTAMENTO SU STRADA
La verifica dello stato di ebrezza può essere richiesta:
- a campione durante i normali controlli
- dopo un incidente stradale
- quando vi siano ragionevoli dubbi per atteggiamenti o sintomatologia
Allegato 1 alla circolare prot. n. 11280 del 11/04/2025
DIRETTIVA SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICO-FORENSI SU CAMPIONI DI FLUIDO DEL CAVO ORALE DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE AI SENSI DELL'art 187, COMMA 2-BIS, DEL CODICE DELLA STRADA.
La presente direttiva stabilisce le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada (cds), da sottoporre agli accertamenti tossicologici presso laboratori certificati in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi, indicati nella direttiva di cui all’allegato 2.
Nel caso si proceda ai sensi dell’art. 187, commi 2 e 2-bis, cds, gli organi di polizia stradale somministrano al conducente sottoposto ad accertamento il test di screening tossicologico, da eseguirsi sul fluido del cavo orale.
I test di screening tossicologici (I livello) ricercano solo sostanze stupefacenti che possano interferire con la vigilanza alla guida di autoveicoli, compromettendo la sicurezza dei conducenti.
Al termine del test, in caso di non negatività all’esame di screening, fermo restando l’adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 356 c.p.p. e all’articolo 114 disp. att. c.p.p., il conducente deve essere adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento della procedura di controllo, anche al fine di acquisire il suo consenso all’esecuzione del prelievo di fluido del cavo orale per l’effettuazione dell’analisi di conferma (II livello) (modello1).
Acquisito il consenso, si procederà alla raccolta simultanea di due aliquote di fluido del cavo orale, utilizzando due tamponcini posizionati contemporaneamente nella cavità orale del soggetto, a contatto con la mucosa, per campionare almeno 1 ml per ciascun tampone. I due tamponcini così imbevuti sono posizionati all’interno di due provette integre, contenenti una soluzione utile a stabilizzare il campione raccolto, che vengono aperte dagli operatori di polizia davanti al conducente sottoposto al controllo, al momento del campionamento.
Le provette devono essere correttamente etichettate con il nome del soggetto sottoposto ad accertamenti o con codice univoco, firmate dall’interessato e dall’operatore che ha eseguito il campionamento, dotate di sigillo antieffrazione, e accompagnate dal verbale di prelievo compilato a cura del personale operante. La procedura di campionamento appena descritta avviene alla presenza del conducente.
I predetti adempimenti costituiscono presupposto imprescindibile per garantire la genuinità della raccolta dei campioni secondo criteri tossicologico-forensi ed assicurare la relativa catena di custodia.
Sul verbale di prelievo/modulo di catena di custodia deve essere apposta la medesima etichetta dei campioni, riportante il nome o il codice univoco.
I campioni devono essere conservati a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento) e trasmessi al laboratorio di tossicologia forense in apposito contenitore termico con elemento refrigerante nel più breve tempo possibile, per consentire al laboratorio di fornire i relativi risultati entro dieci giorni, in conformità alla durata massima del ritiro cautelare della patente operato ai sensi dell’art. 187, comma 5-bis, cds.
Il verbale di prelievo/catena di custodia, che deve sempre accompagnare il campione in tutte le sue fasi, deve indicare le generalità del soggetto, data ora e luogo del prelievo, sostanza o classe di sostanze riscontrate presuntivamente positive negli accertamenti di screening (I livello) e le generalità del personale di polizia giudiziaria che ha effettuato il prelievo. È importante indicare, altresì, i farmaci eventualmente dichiarati dal soggetto o riportati nella certificazione medica eventualmente esibita ed acquisita dagli organi accertatori attestante una terapia farmacologica; l’indicazione potrà essere utile per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello (modello 2, 2 bis e 3).
Per la catena di custodia e le modalità di effettuazione delle analisi di conferma si rimanda ai relativi paragrafi della direttiva di cui all’allegato 2.
Il laboratorio di tossicologia forense analizza uno dei due campioni di fluido del cavo orale con metodica cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa, applicando procedure e metodi analitici validati secondo quanto previsto dalle linee guida per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali” dell’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI).
Il risultato delle analisi di conferma (II livello) deve essere reso all’ufficio da cui dipende l’organo di polizia stradale che ha effettuato il prelievo, in un rapporto di prova nel più breve tempo possibile e non oltre i 10 giorni dal prelievo dei campioni.
In caso di negatività, la procedura si conclude con lo smaltimento dei campioni nel rispetto della normativa vigente.
Al contrario, se dall’esame di secondo livello si ottiene una conferma della positività, la seconda aliquota di fluido del cavo orale, denominata contro campione, sarà conservata per 12 mesi dal prelievo ad una temperatura di almeno -18°C o inferiore, presso il laboratorio dove è stata eseguita l’analisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuale contro esame secondo le disposizioni da quest’ultima fornite.
Allegato 2 alla circolare prot. n. 11280 del 11/04/2025
DIRETTIVA SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICO-FORENSI SU RICHIESTA DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E DELLA GUIDA DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI
La presente direttiva stabilisce le procedure attraverso le quali eseguire gli accertamenti tossicologico-forensi ai sensi degli articoli 186, comma 5, 186bis e 187, commi 3 e 4, del codice della strada (cds), nonché ai sensi del comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p.
Richiesta di accertamento da parte degli organi di polizia al personale sanitario
Quando non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale direttamente su strada nei casi previsti ai sensi dell’art 187, comma 2-bis, cds e in tutti i casi in cui il conducente coinvolto in un incidente stradale sia trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche, gli organi di polizia stradale presentano richiesta scritta al personale sanitario di tali strutture, in particolare al personale medico ed infermieristico di Pronto Soccorso (PS), per l’effettuazione di accertamenti sanitari urgenti sulla persona, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p., per l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 186 186bis e 187, comprendenti l’effettuazione di prelievi di campioni biologici.
Il personale medico ed infermieristico del Pronto Soccorso (PS), individuato come esecutore materiale del prelievo, deve essere nominato dall’organo di polizia stradale procedente, ai sensi dell’articolo 348, comma 4, c.p.p., Ausiliario di Polizia Giudiziaria (APG), il quale non può rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti. Tale personale attribuirà alta priorità alle operazioni di accertamento richieste, compatibilmente con la funzionalità del servizio di emergenza della propria struttura di PS.
La richiesta di accertamenti viene effettuata mediante apposita modulistica (modello 4), che deve essere messa a disposizione dei diversi organi di polizia e di tutte le strutture di PS del relativo territorio di possibile intervento.
La richiesta deve essere compilata e sottoscritta dall’ufficiale/agente di polizia giudiziaria richiedente, nella parte di spettanza.
In particolare, devono essere presenti e correttamente compilati i campi relativi a:
-
dati identificativi dell’organo di polizia che ha richiesto gli accertamenti;
-
tipo di accertamenti richiesti (prelievo ematico per la verifica dell’assunzione di alcol e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 186 186bis e 187 cds e verifica dello stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente coinvolto in incidente stradale mortale o con lesioni alle persone – (modello 5);
-
dati identificativi del soggetto sottoposto ad accertamenti;
-
circostanze relative alla richiesta (incidente stradale, controllo).
La richiesta può essere presentata al Pronto Soccorso in originale, o può pervenire allo stesso via fax o posta elettronica, semplice o certificata.
Quando non sia possibile la presenza dell’organo di polizia stradale presso la struttura ospedaliera dove viene effettuato il prelievo, è opportuno trasmettere - con lo stesso mezzo - anche l’atto di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria nel quale il personale che procede all’esecuzione del prelievo deve essere compiutamente indicato con il nome, cognome e il ruolo ricoperto all’interno della struttura ospedaliera.
Raccolta del consenso informato all’accertamento
Gli accertamenti tossicologico-forensi originano con l’acquisizione del consenso informato del conducente da parte del medico di Pronto Soccorso, con raccolta di attestazione dell’originalità dei campioni prelevati ed etichettati a suo nome. Il medico informa l’interessato della richiesta pervenuta, delle finalità degli accertamenti, delle conseguenze penali di un eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, delle modalità del prelievo dei campioni biologici, e ne acquisisce il consenso o il dissenso scritto, facendo firmare l’interessato nell’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti e apponendo contestualmente la propria firma (modello 1 bis).
Nel caso in cui il conducente non sia in grado di firmare per una qualunque condizione patologica, il medico ne dà atto compilando l’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti.
In caso di dissenso all’accertamento ai fini degli articoli 186 186bis e 187 cds, il medico interrompe l’accertamento e comunica all’organo di polizia richiedente la notizia di reato relativa al rifiuto ai sensi degli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, cds.
Nel caso in cui la richiesta di accertamenti consegua ad un incidente stradale con danni alle persone (omicidio stradale o lesioni personali stradali), il medico che ha acquisito il dissenso lo comunica immediatamente all’ufficiale di polizia giudiziaria richiedente per l’acquisizione, anche orale, del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che dispone il prelievo coattivo. In tale eventualità, se risultasse materialmente impossibile procedere all’effettuazione dei prelievi per il persistere della ferma opposizione fisica del destinatario resistente, in ossequio al principio dell’habeas corpus, l’impossibilità di eseguire quanto richiesto deve essere documentata in cartella clinica, avendo nel contempo cura di interrompere il processo di smaltimento dei residui biologici non processati riferiti a campioni biologici raccolti in precedenza per esclusive esigenze clinico-assistenziali.
Nel caso in cui il soggetto interessato non sia in grado di esprimere un valido consenso agli accertamenti per stato di incoscienza, il personale sanitario effettua i prelievi con le modalità operative descritte, il cui esito deve comunque pervenire all’Ufficio di polizia richiedente per le conseguenti comunicazioni all’Autorità Giudiziaria.
Avviso del diritto di assistenza legale
Gli articoli 354 e 356 c.p.p. e l’articolo 114 disp. att. c.p.p. impongono di fornire l’avviso del diritto di assistenza legale al soggetto sottoposto agli accertamenti.
Il compito di avvisare il soggetto interessato è principalmente a carico dell’organo di polizia operante.
L’avviso può essere dato anche dal personale sanitario che assume la qualifica di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, utilizzando l’apposito modello (modello 6).
Nell’ipotesi di richiesta di accertamento da parte dell’organo di polizia sia ai sensi degli articoli 186 e 186bis che dell’art. 187, è sufficiente dare all’interessato legittimo avviso una sola volta, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spaziotemporale.
Prelievo di campioni biologici
Premessa
La contestazione delle violazioni relative alla guida sotto l’influenza dell’alcol, di cui agli articoli 186 186bis e 187, e alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 del medesimo cds, si basa sui risultati degli accertamenti tossicologicoforensi eseguiti su campioni di sangue prelevati in strutture ospedaliere sanitarie di base o in quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate e/o fluido del cavo orale prelevati dalle forze di polizia fuori sede ed effettuate solo in strutture autorizzate a tale scopo. Infatti, in caso di assunzione da parte del conducente di alcol e/o stupefacenti è solo su queste matrici che risulta possibile rilevare l’alcol e/o gli stupefacenti immodificati e/o i loro metaboliti farmacologicamente attivi, espressione dell’effetto farmaco-tossicologico in atto al momento del prelievo.
In caso di prelievo di campioni ematici le analisi tossicologico-forensi devono essere tassativamente effettuate su campioni di sangue intero.
In questo contesto, l’analisi di derivati ematici come siero o plasma deve essere evitta soprattutto per la determinazione dell’alcol, in quanto l’utilizzo di tali matrici produce una sovrastima dell’alcolemia (mediamente del 12 - 18 %) rispetto alla sua determinazione su sangue intero, e quindi non è idonea nel contesto dei limiti normati dagli articoli 186 e 186bis cds.
Eventuali risultati positivi ottenuti dall’analisi di campioni di urina raccolti contestualmente a quelli ematici possono risultare utili a fini interpretativi, ma non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento del reato perché non indicativi di una intossicazione in atto.
Prelievo/raccolta dei campioni biologici
Il personale sanitario di Pronto Soccorso provvede al prelievo di campioni biologici.
Le operazioni di prelievo/raccolta devono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze funzionali del servizio di Pronto Soccorso, nel più breve tempo possibile rispetto alla richiesta di accertamenti, e gli orari di prelievo dei campioni devono essere corrispondenti o il più possibile ravvicinati.
È necessario il prelievo di almeno tre aliquote di campione di sangue, di almeno 5 ml ciascuna, e possibilmente due aliquote da 10 ml di urine, utilizzando preferibilmente appositi dispositivi. Le provette, con anticoagulante e conservante per prelievo di sangue, devono essere dotate di etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco.
Le provette devono essere munite di:
-
sigilli di sicurezza da applicare sul tappo delle provette;
-
etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco per l’applicazione sugli spazi presenti sul modulo di richiesta accertamenti. Il numero/codice è corrispondente a quello riportato sull’etichetta di chiusura delle provette/contenitore. In mancanza di etichette, devono essere apposti sul modulo accertamenti il codice sanitario/nosologico univoco del paziente, nome e cognome e generalità del sanitario che ha effettuato il prelievo.
I campioni ematici devono essere prelevati dopo disinfezione della cute con prodotti tassativamente NON contenenti alcol etilico.
Il prelievo viene effettuato, previa identificazione non equivoca come già descritto, effettuando la chiusura e sigillatura delle provette (con le protezioni ed i sigilli di sicurezza) alla presenza del soggetto interessato.
Per ogni campione biologico, una o più provette verranno utilizzate per le analisi di screening e conferma, mentre almeno una provetta verrà conservata a -18° o temperatura inferiore per eventuali analisi di revisione/ulteriori richieste da parte della Autorità giudiziaria.
Il personale medico e/o infermieristico completa la compilazione del modulo accertamenti:
-
apponendo nelle specifiche sezioni le etichette con numero/codice a barre univoco (presenti nel kit di prelievo) e verificando la loro congruenza con quelle apposte sulle provette.
-
riportando i dati identificativi del soggetto sottoposto ad accertamenti, controllando la corrispondenza con quelli riportati dall’organo di polizia stradale;
-
riportando eventuali indicazioni sullo stato psico-fisico del soggetto;
-
riportando l’anamnesi per assunzione di farmaci e/o stupefacenti, e la terapia farmacologica eventualmente somministrata in ambulanza e/o in Pronto soccorso. È importante acquisire eventuale certificazione medica attestante una terapia farmacologica, prodotta dall’interessato in struttura o all’organo di polizia stradale. Le prescrizioni mediche ivi contenute potranno essere utili per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello;
-
riportando i dati relativi al prelievo dei campioni biologici (n. di provette prelevate, data e ora dei prelievi);
-
compilando e firmando la parte di spettanza del verbale di catena di custodia dei campioni.
Conservazione temporanea dei campioni biologici in Pronto soccorso
I campioni biologici ottenuti vengono inviati nel più breve tempo possibile al laboratorio di tossicologia forense preposto alle determinazioni analitiche e, comunque, orientativamente entro 72 ore dal prelievo o dalla raccolta.
In attesa dell’invio, i campioni biologici sono sottoposti a conservazione in PS in condizioni di sicurezza e a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento), sotto la custodia del personale sanitario incaricato.
L’invio dei campioni al laboratorio di tossicologia forense da parte del PS deve essere effettuato mantenendo la catena di custodia. Agli operatori addetti al trasporto vengono consegnati i campioni ed i corrispondenti moduli di richiesta (modello 3).
Al momento del trasporto dei campioni, che devono essere movimentati con il relativo modulo di richiesta accertamenti, l’operatore sanitario di PS incaricato aggiorna il verbale di catena di custodia.
Trasporto di campioni dal PS al laboratorio di tossicologia forense
Il trasporto al laboratorio di tossicologia forense avviene mediante borsa termica con apposito elemento refrigerante, evitando così rilevanti sbalzi termici durante il trasporto.
Consegna dei campioni biologici al laboratorio di tossicologia forense
Al momento della consegna dei campioni il personale del laboratorio di tossicologia forense:
-
verifica numero, idoneità e corretta etichettatura e sigillatura dei campioni e la presenza della relativa catena di custodia;
-
effettua l’accettazione dei campioni biologici aggiornando la catena di custodia e provvede alla conservazione a temperatura controllata sino all’inizio delle determinazioni analitiche.
Analisi tossicologico-forensi dei campioni biologici
Il laboratorio di tossicologia forense effettua le analisi tossicologico-forensi secondo le linee guida elaborate dall’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali”.
Tali linee guida costituiscono il riferimento tecnico-scientifico per le procedure di ricezione, conservazione, manipolazione, movimentazione, analisi strumentale dei campioni biologici in esame, ed interpretazione e refertazione dei relativi risultati.
In particolare, per gli accertamenti quali-quantitativi ai sensi dell’art. 187 il laboratorio può emettere referti con validità tossicologico-forense/medico-legale solo nel caso in cui i risultati analitici eventualmente ottenuti mediante l’applicazione di test di screening enzimatici o immunochimici vengano confermati, o i risultati vengano direttamente ottenuti, con l’utilizzo di tecniche analitiche cromatografiche accoppiate con la spettrometria di massa, che consentono di ottenere l’identificazione ed il dosaggio di singole sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti.
Si specifica che con il termine “conferma” si intende analisi di identificazione certa delle sostanze stupefacenti e dei loro metaboliti a supporto ed estensione di quanto evidenziato preliminarmente nello screening.
Riguardo alla determinazione della concentrazione di alcol etilico su sangue intero (alcolemia), la tecnica d’elezione è rappresentata dalla gascromatografia con campionamento dello spazio di testa (HS-GC), accoppiata a rivelazione FID (Flame Ionization Detector) o MS (spettrometria di massa).
Si considera come positivo il risultato degli accertamenti effettuati sui campioni biologici quando:
-
per l’alcolemia, si rilevano concentrazioni di alcol etilico uguali o superiori a quanto previsto dall’articolo 186, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c), cds per le diverse fattispecie; superiori o uguali a 0.1 g/L relativamente all’art. 186 e 186bis;
-
per le sostanze stupefacenti o psicotrope, si rileva la presenza, nei campioni di sangue o di fluido del cavo orale, di principi attivi immodificati e/o di relativi metaboliti attivi in concentrazioni uguali o superiori a quelle associate ai Requisiti Minimi di Prestazione indicati nelle linee guida GTFI.
Per quanto riguarda altre sostanze psicotrope non inserite in dette linee guida quali, ad esempio, le nuove sostanze psicoattive, si considera positivo un risultato quando una o più sostanze siano state correttamente identificate seguendo i criteri di identificazione riportati nelle citate linee guida e comunque mediante metodiche analitiche validate.
Effettuate le analisi tossicologiche, i campioni biologici residuali (in particolare almeno n. 1 provetta sigillata) sono conservati, per eventuali controanalisi, presso il laboratorio di tossicologia forense a -18 o temperatura inferiore per almeno 12 mesi a partire dalla data di refertazione.
Tutta la documentazione relativa agli accertamenti tossicologico-forensi, inclusa quella analitica, deve essere conservata in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo di almeno tre anni.
Interpretazione dei risultati analitici e refertazione con criteri tossicologico-forensi Concluse le determinazioni analitiche quali-quantitative il laboratorio di tossicologia forense emette il referto analitico a beneficio dell’organo di polizia richiedente gli accertamenti.
È opportuno tenere in debita considerazione che:
-
solo in presenza nel campione di sangue o di fluido del cavo orale di sostanze psicoattive (quindi di principi attivi stupefacenti o psicotropi ai sensi del d.P.R. n. 309/1990 immodificati e/o di relativi metaboliti farmacologicamente attivi) si sancisce l’attualità d’uso al momento del prelievo, elemento oggettivo che caratterizza il reato di cui all’art. 187;
-
la presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale esclusivamente di metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti e psicotrope NON consente di attribuire al soggetto sottoposto agli accertamenti lo stato di intossicazione in atto e, pertanto, non è determinante ai fini della procedibilità per il reato di cui all’art. 187;
-
è sempre necessaria la valutazione, con relativa indicazione nel referto, della eventuale presenza nei campioni biologici del conducente di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti, derivanti da trattamenti terapeutici effettuati prima del prelievo presso le strutture ospedaliere di interesse (ad esempio somministrazione al conducente di oppioidi o altri psicofarmaci durante le operazioni di soccorso sanitario stradale o presso il PS), o da assunzione terapeutica occasionale o abituale da parte dell’interessato. A tal fine, anche eventuali terapie farmacologiche attestate da certificazioni mediche potranno essere utili per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello.
I referti di laboratorio sono inviati all’organo di polizia richiedente gli accertamenti, secondo modalità preventivamente concordate. La trasmissione conclude l’iter complessivo degli accertamenti tossicologico-forensi.
Requisiti di qualità dei laboratori di analisi
Le analisi tossicologiche oggetto del presente documento devono essere effettuate da laboratori di tossicologia forense, pubblici o universitari, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed uniformità nell’effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise, sulla base di quanto sancito dalle citate linee guida per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali”. Per garantire la correttezza, la validità e l’utilizzo dei dati prodotti per fini tossicologico-forensi e medicolegali, i suddetti laboratori sono tenuti a partecipare su base periodica a programmi di valutazione esterna di qualità organizzati da enti o istituti di livello regionale, nazionale o internazionale scientificamente accreditati.
Formazione delle figure professionali impiegate per gli accertamenti sanitari in tema di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti Il personale degli organi di polizia riceve una specifica formazione a cura degli Uffici di appartenenza, per acquisire le nozioni di base utili all’esecuzione dei prelievi di fluido del cavo orale su strada ai sensi dell’art. 187, comma 2-bis, cds e secondo le modalità indicate nella direttiva di cui all’allegato 1.
Il personale medico ed infermieristico delle strutture sanitarie pubbliche, accreditate o equiparate, che effettua il prelievo dei liquidi biologici per le analisi tossicologiche ed il personale dei Laboratori di Tossicologia Forense, ove ritenuto necessario per l’acquisizione delle specifiche competenze in materia, partecipa a corsi di formazione professionale a distanza e/o residenziali, nello specifico ambito di cui alla presente direttiva.
SANZIONI
Il codice della strada considera:
- conducenti speciali elencati dall'articolo 186 bis minori di 21 anni, neopatentati, autisti di TAXI e NCC, autisti di autobus e veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autisti di veicoli in servizio di linea e conto terzi
- conducenti normali quelli che non rientrano nelle categorie precedenti
Le sanzioni per guida in stato di ebrezza sono aggravate se:
- il conducente abbia provocato un incidente
- il conducente sia considerato "speciale":
0 - 0,5 -----------------------------------------------------------
Sanzione pecuniaria
- per conducenti speciali 164 euro senza incidenti / 328 euro in caso di incidenti
Punti
- per conducenti speciali -5
0,5 - 0,8 ---------------------------------------------------------
Sanzione pecuniaria
- per conducenti normali 532 euro senza incidenti / 1064 euro in caso di incidenti
- per conducenti speciali 710 euro senza incidenti / 1420 euro in caso di incidenti
Punti
- per tutti -10
Sospensione patente
- per conducenti normali da 3 a 6 mesi senza incidenti / da 6 a 12 mesi in caso di incidenti
- per conducenti speciali da 4 a 8 mesi senza incidenti / da 8 a 16 mesi in caso di incidenti
Fermo del veicolo
- fermo del veicolo per 180 giorni in caso di incidenti
Revisione patente
- Si, si procede sempre alla successiva revisione medica
0,8 - 1,5 ---------------------------------------------------------
Sanzione pecuniaria
- per conducenti normali 800 euro senza incidenti / 1600 euro in caso di incidenti
- per conducenti speciali 1067 euro senza incidenti / 2133 euro in caso di incidenti
- le sanzioni di cui sopra sono aumentate del 33% se commesse dalle 22:00 alle 07:00
Punti
- per tutti -10
Sospensione patente
- per conducenti normali da 6 a 12 mesi senza incidenti / da 12 a 24 mesi in caso di incidenti
- per conducenti speciali da 8 a 18 mesi senza incidenti / da 16 a 32 mesi in caso di incidenti
Fermo e sequestro del veicolo
- fermo del veicolo per 180 giorni in caso di incidenti
- sequestro del veicolo se violazione è commessa alla guida di ciclomotori e motocicli
Arresto
- per conducenti normali fino a 6 mesi senza incidenti / fino a 12 mesi in caso di incidente
- per conducenti speciali fino a 9 mesi senza incidenti / fino a 18 mesi in caso di incidente
Revisione patente
- Si, si procede sempre alla successiva revisione medica
+ 1,5 -------------------------------------------------------------
Sanzione pecuniaria
- per conducenti normali 1500 euro senza incidenti / 3000 euro in caso di incidenti
- per conducenti speciali 2000 euro senza incidenti / 4000 euro in caso di incidenti
- le sanzioni di cui sopra sono aumentate del 33% se commesse dalle 22:00 alle 07:00
Punti
- per tutti -10
Sospensione patente
- per conducenti normali da 12 a 24 mesi senza incidenti
- per conducenti speciali da 16 a 36 mesi senza incidenti
Revoca patente
- sempre in caso di incidenti e conducenti di veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o autobus anche senza incidenti
- sempre se la violazione viene fatta per due volte i un triennio
Sequestro del veicolo
- sequestro di qualunque veicolo salvo appartenga a persona estranea
Arresto
- per conducenti normali da 6 a 12 mesi senza incidenti / da 12 a 24 mesi in caso di incidente
- per conducenti speciali da 8 a 16 mesi senza incidenti / da 16 a 36 mesi in caso di incidente
Per una volta sola i soggetti non censurati avranno la pena detentiva tramutata in assistenza ai servizi sociali.
Revisione patente
- Si, si procede sempre alla successiva revisione medica
Per rifiuto all'accertamento --------------------------------------------
- Sanzione per conducenti normali 1500 euro / per conducenti speciali 2000 euro
- Punti -10 punti
- sospensione patente per tutti da 6 a 24 mesi
- revoca patente se la sanzione si ripete per due volte in due anni
- sequestro del veicolo salvo che appartenga a persona estranea: se il veicolo appartiene a persona diversa il periodo di sospensione patente è raddoppiato
- arresto per conducenti normali da 6 a 12 mesi / per conducenti particolari da 8 a 18 mesi
- revisione medica patente
DROGHE
Anche le droghe costituiscono una delle principali cause di incidenti: si stima che circa il trenta per cento dei sinistra coinvolga persone con stato psicofisico alterato per abuso di queste sostanze. Queste sostanze naturali o sintetiche agiscono principalmente sul sistema nervoso. Una volte ingerite per bocca, per naso, per aspirazione dei fumi o iniettate attraverso il sangue si diffondono molto rapidamente toccando tutti gli organi.
La durata degli effetti, l'intensità degli stessi dipendono dalla sostanza e dalla quantità di principio attivo ingerito. Il metabolismo è in genere più lento dell'alcool: le droghe infatti possono essere rilevate nell'urina per giorni e per mesi se l'analisi vien fatta sul pelo (capello).
Il codice non punisce l'uso di droghe ma la guida con stato psicofisico alterato: per cui non è sufficiente determinare se la persona abbia assunto degli stupefacenti ma è necessario stabilire se al momento della guida fosse o meno in condizioni di alterazione psicofisica.
L'unico test in grado di determinare con esattezza questa cosa è il prelievo e l'analisi tossicologica del sangue ma come abbiamo già detto il prelievo è possibile solo in caso di incidente con necessità di cure mediche.
Questo ovviamente determina maggiori complicazione per quanto riguarda l'accertamento su strada non essendoci, per ora, uno strumento in grado di determinare in tempo reale la quantità di principio attivo al momento del controllo.
ACCERTAMENTO SU STRADA
La verifica della assunzione di sostanze stupefacenti come per l'alcool può essere richiesta:
- a campione durante i normali controlli
- dopo un incidente stradale
- quando vi siano ragionevoli dubbi per atteggiamenti o sintomatologia
L'alterazione psicofisica può essere verificata in via preliminare con:
- strumenti analitici preliminari: si tratta di drug test colorimetrici o altre apparecchiature elettroniche che non danno un valore in termini di quantità della sostanza assunta ma solo una indicazione positivo o negativo e anche qualitativo, cioè che sostanza è stata assunta.
- evidenti sintomi della assunzione di sostanze psicotrope: odore, presenza di aghi o siringhe, scarsa lucidità del soggetto nel parlare, occhi lucidi, pupille dilatate, sudore. L'organo accertatore può inoltre chiedere al soggetto di verificare tutto questo con una prova di equilibrio ( camminare lungo una linea retta) o con una prova di coordinazione dei movimenti (toccarsi il naso con la punta del dito). Anche in questo caso sarà poi necessario una conferma più approfondita.
Nel caso di esito positivo la patente viene immediatamente ritirata in via precauzionale in attesa dei risultati di conferma e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni.
L'alterazione psicofisica può essere confermata attualmente solo con:
- prelievo di sangue o altri liquidi biologici da sottoporre ad analisi presso strutture adeguatamente attrezzate con operatori qualificati come:ospedali, strutture equiparate (centri medici), unità fisse o mobili della polizia.
L'organo accertatore non può obbligare il soggetto a sottoporsi al prelievo ma in caso di rifiuto lo stesso sarà accusato per guida in stato di alterazione psicofisica con le relative le sanzioni previste per rifiuto.
Il test essendo un atto di polizia giudiziaria non prevede la presenza di avvocati difensori ma l'organo accertatore è tenuto ad avvisare il conducente degli aspetti penalmente rilevanti in caso di esito positivo. La persona può chiedere la presenza di un avvocato ma ovviamente la presenza deve avvenire in tempi rapidi.
I risultati delle analisi saranno rilasciate dalla struttura all'organo accertatore che in caso di esito positivo procederà a contestare l'articolo 187 del codice della strada, mentre in caso di esito negativo restituirà la patente.
SANZIONI
Le sanzioni per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacienti sono aggravate se:
- il conducente abbia provocato un incidente
- il conducente sia rientrante in una di queste tipologie "speciali": neopatentato o minore di 21 anni, autista di TAXI o NCC, autista di autobus, autista di veicoli in servizio di linea, autista di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autista di veicoli conto terzi
Sanzione Pecuniaria
- 1500 euro senza incidenti / 3000 euro in caso di incidente per conducenti normali
- 2000 euro senza incidenti / 4000 euro in caso di incidente per conducenti speciali
- le sanzioni di cui sopra sono aumentate del 33% se commesse dalle 22:00 alle 07:00
Sottrazione punti
- -10 punti
Sospensione patente
- da 12 a 24 mesi per conducenti normali
- da 16 a 36 mesi per conducenti speciali
Revoca patente
- Sempre in caso di incidenti e conducenti di veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o autobus
- Se la violazione viene fatta per due volte i un triennio
Sequestro veicolo
- Si salvo che appartenga a soggetto diverso
Arresto (penale)
- da 6 a 12 mesi senza incidenti / da 12 a 24 mesi in caso di incidente per conducenti normali
- da 8 a 18 mesi senza incidenti / da 16 a 36 mesi in caso di incidente per conducenti speciali
Per una volta sola i soggetti non censurati avranno la pena detentiva tramutata in assistenza ai servizi sociali.
Revisione patente
- Si, si procede sempre alla successiva revisione medica
Per rifiuto all'accertamento ------------------------------------------
- Sanzione 1500 euro
- Punti -10 punti
- sospensione patente da 12 a 24 mesi
- revoca patente se la sanzione si ripete per due volte in tre anni
- sequestro del veicolo salvo che appartenga a persona estranea
- arresto da 6 a 12 mesi
- revisione medica patente